|
***STATUTO *** Dell’ Associazione “Pro – Loco” con sede in Corinaldo.
----- Art. 1 La “Pro Loco” con sede in Corinaldo è sottoposta alla vigilanza del Ministero per il Turismo. Art. 2 Gli scopi principali che la Pro Loco si propone sono: a) riunire attorno a se tutti coloro (Enti, Aziende e privati) che hanno interesse allo sviluppo turistico della località; b) contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiandone il miglioramento edilizio e stradale, specie nelle zone suscettibili d’essere visitate dai turisti, promuovendo l’abbellimento con piante e fiori di strade, stazioni ecc. e l’apposizione di cartelli indicatori, segnalandone le deficienze e sorvegliandone la manutenzione; c) tutelare e mettere in valore, con assidua propaganda, tutte le bellezze naturali, artistiche, monumentali del luogo per farlo meglio conoscere ed apprezzare; d) promuovere e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole quanto più è possibile, incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici ( automobilistici, vetture di piazza, facchini ecc. ); e) promuovere l’istituzione di alberghi, ritrovi ecc. ed il miglioramento di quelli esistenti; f) promuovere festeggiamenti, spettacoli pubblici, gare, fiere, convegni artistici, culturali, economici, gite, escursioni per accrescere il benessere della località; g) sorvegliare attivamente l’osservanza delle tariffe locali, eventualmente discutendole e facendole correggere dalle competenti autorità. La “Pro Loco” potrà, previa autorizzazione dell’ E.P.T. istituire uffici e servizi di informazione turistica. Tali uffici e servizi saranno collegati a quelli direttamente istituiti dall’E.P.T. Art. 3 I limiti di competenza territoriale della Pro Loco sono quelli del comune. Nessun mutamento a tale limite potrà essere apportato se non d’intesa e con il consenso dell’E.P.T. avuto riguardo alla sfera d’azione delle Pro Loco confinanti. PROVENTI Art. 4 I proventi con i quali la “Pro Loco” provvede alla propria amministrazione sono: 1) le quote dei soci 2) i contributi di Enti Pubblici e Privati 3) le eventuali donazioni 4) i proventi da gestioni o iniziative, stabili ed occasionali. DEI SOCI Art. 5 I soci si distinguono in onorari, benemeriti ed effettivi. Art. 6 Sono soci onorari quelle persone od Enti che in qualche modo contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali. Essi vengono nominati dal Consiglio della Pro Loco. Art. 7 Saranno dichiarati Soci benemeriti del Consiglio della Pro Loco coloro che avranno arrecato benefici morali o materiali all’associazione. Art. 8 Sono soci effettivi coloro che chiedono di appartenere all’associazione obbligandosi ad osservare lo Statuto e pagare il contributo fissato. L’ammissione del socio è subordinata al favorevole accoglimento della domanda da parte del Consiglio. I soci effettivi possono essere vitalizi ed annuali. I vitalizi versano una volta tanto una somma all’atto dell’ammissione. Gli annuali versano una somma per ogni anno e per la prima volta all’atto dell’ammissione. I soci annuali che non avranno mandato espressamente le dimissioni entro il 15 dicembre, saranno ritenuti vincolati al pagamento delle quote associative anche per gli anni successivi. L’importo delle quote sarà fissato dal Consiglio. Art. 9 I soci benemeriti ed effettivi hanno diritto: 1) alle eventuali pubblicazioni dell’Associazione; 2) a frequentare i locali dell’associazione; 3) a partecipare alle Assemblee generali con diritto di discussione e di voto; 4) a partecipare alla elezione alle cariche sociali. Art. 10 La qualità di socio si perde, oltre che per decesso per dimissioni o rinuncia per morosità e per indegnità in seguito a delibera di decadenza del Consiglio. Quando la decadenza viene deliberata dal Consiglio, il socio ha facoltà di ricorrere all’E.P.T. PRESIDENZA E CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Art. 11 La Pro Loco è amministrata da un Consiglio composto di undici membri eletti dai soci riuniti in assemblea ed approvati dall’E.P.T. Fa parte di diritto del Consiglio il Sindaco del Comune od un rappresentante che partecipa alle sedute con voto consultivo. Art. 12 I membri del Consiglio durano in carica per tre anni. In caso di vacanza per dimissioni o decesso, viene provveduto alla surrogazione chiamando il socio che nella precedente elezione seguiva l’eletto nei voti riportati, salvo sempre l’approvazione dell’E.P.T. Art. 13 La sostituzione del rappresentante del Comune po’ essere fatta dal Sindaco stesso anche durante il triennio. Art. 14 Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite. Sono rimborsabili solamente le spese effettive incontrate nella esecuzione di speciali incarichi. Art. 15 Il consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera i criteri e le norme generali per il funzionamento dei servizi; studia le proposte formulate dai soci e dagli Enti locali interessati al Turismo; presenta all’assemblea le proposte che ritiene utili peril progresso della Associazione; delibera sull’ammissione dei soci e sulla eventuale decadenza; attua il programma d’azione e le deliberazione approvate dall’assemblea; prende e svolge tutte quelle iniziative tendenti al raggiungimento dei fini dell’associazione. Art. 16 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e sempre quando il Presidente lo reputi necessario per esaminare, deliberare ed attuare iniziative varie o eventuali questioni urgenti. Art. 17 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente sottoponendo la nomina all’approvazione dell’E.P.T.. Nomina pure le commissioni eventualmente preposte allo svolgimento di particolari iniziative. Di ogni manifestazione o iniziativa dovrà essere deliberato il preventivo di spesa e di finanziamento e dopo il loro compimento, redatto il conto consuntivo con i documenti giustificativi. Art. 18 Il presidente della “Pro Loco” rappresenta l’associazione di fronte a terzi in giudizio sempre però su delibera del Consiglio di Amministrazione approvata dall’E.P.T.. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione su delibera del quale convoca pure l’assemblea fissandone l’ordine del giorno; dispone per l’attuazione dei deliberati del Consiglio e dell’Assemblea; assume provvedimenti urgenti che ritiene opportuni, sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio. Art. 19 Il Presidente può delegare speciali mansioni al Vice Presidente il quale lo rappresenta e sostituisce in caso di urgenza o impedimento. ASSEMBLEA GENERALE Art. 20 I soci benemeriti ed effettivi sono convocati in seduta ordinaria nel mese di novembre di ogni anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del programma d’azione e nel mese di maggio per il conto consuntivo. Sono convocati in Assemblea straordinaria tutte le volte che il Consigli d’Amministrazione lo ritenga necessario o quando sia richiesto per iscritto con la firma in un quarto di soci in regola con il pagamento delle quote associative. Le assemblee ordinarie sono presiedute da un presidente eletto dai soci presenti e quelle straordinarie dal Presidente della “PRO LOCO”. Art. 22 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea generale è sempre necessaria la maggioranza assoluta dei presenti e votanti. Di ogni assemblea sarà redatto il verbale del Segretario della “Pro Loco” o da quello che verrà eletto all’inizio della seduta. Copia di verbale verrà trasmesso all’E.P.T. per l’approvazione. COMMISSIONI CENTRALI Art. 23 Il Presidente, il Consiglio d’Amministrazione e l’assemblea possono nominare per lo studio di particolari questioni Commissioni speciali e il loro deliberato avrà il valore di proposta da sottoporre all’esame ed approvazione dell’organo competente. AMMINISTRAZIONE Art. 24 Il bilancio preventivo deve essere illustrato da un programma d’azione e il conto consuntivo da una relazione sull’opera svolta. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo con il programma e la relazione devono essere trasmessi in copia all’E.P.T., per la sua azione di vigilanza sull’andamento organizzativo e amministrativo. Art. 25 Il Consiglio d’Amministrazione ordina le spese necessarie nei limiti dei capitali del bilancio e prende d’urgenza le misure che impongono una rapida soluzione salvo a farle ratificare da un’assemblea ordinaria o straordinaria. Art. 26 Quando il servizio di cassa non sia affidato ad un Istituto bancario o all’Esattoria locale, il Consiglio può nominare un Cassiere. Art. 27 Il Consiglio d’Amministrazione nomina un segretario e, ove occorra, in base ad un regolamento del personale da approvarsi dall’Assemblea, gli impegni necessari per il funzionamento dell’Ufficio. Al segretario ed al personale è corrisposta una retribuzione annua o mensile da stabilirsi dal Consiglio d’Amministrazione tenendo presenti le possibilità del Bilancio. Art. 28 Il Segretario redige i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza; ne conserva la trascrizione sugli appositi registri numerati e vidimati foglio per foglio, provvede agli atti amministrativi, controfirma i documenti contabili che devono essere sottoscritti dal Presidente. In particolare deve aver cura di tenere al corrente il Registro Protocollo,quello di Cassa,quello degli Inventari,quello dei Soci,deve curare la raccolta della corrispondenza,l’archivio della Associazione gli atti costitutivi lo Statuto Regolamento. Art.29 Il Presidente,con l’autorizzazione del Consiglio,può assumere personale avventizio per il disbrigo di speciali incarichi o affidare a tecnici consulenti lo studio di particolari questioni relative agli scopi di cui all’art.2 RAPPORTI CON L’ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO Art.30 Il Consiglio di Amministrazione curerà l’invio delle proprie deliberazioni per conoscenza e approvazione quando sia necessaria all’E.P.T. nel termine di giorni 10 dalla convocazione delle sedute. Art.31 Per lo svolgimento delle pratiche presso le Autorità provinciali o presso il Ministero del T. e S. e per le iniziative di competenza dell’E.P.T. la Pro loco dovrà valersi dell’Opera dello stesso Ente. Art.32 L’E.P.T. per l’esplicazione di particolari iniziative in località della giurisdizione potrà valersi dell’opera della Pro loco. Art.33 I programmi con la dimostrazione dei mezzi di finanziamento,delle manifestazioni,dei festeggiamenti,convegni ecc. promossi della Pro loco,Associazioni Enti o Comitati ad essa collegati dovranno essere sottoposti a preventivo esame dall’E.P.T. e copia del parere espresso dovrà essere presentata se necessario all’Autorità competente per rilascio della relativa autorizzazione. MODIFICAZIONE E SCIOGLIMENTO Art.34 Qualsiasi modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata dall’Assemblea Generale con voto di almeno due terzi dei soci presenti e sottoposta all’approvazione dell’E.P.T. Art.35 Lo scioglimento della pro loco non potrà essere deliberato che con l’approvazione dei tre quarti dei soci votanti o iscritti. Art.36 In caso di scioglimento le somme eventualmente residuate, saranno destinate con voto di maggioranza dell’Assemblea ad una istituzione turistica d’interesse provinciale o ad un opera di assistenza sociale locale ed il materiale come da inventario al Comune o all’ E.P.T. Art.37 L’Ente Provinciale per il Turismo,per esigenze di pubblica utilità può sciogliere il Consiglio ed affidare l’amministrazione ad un commissario straordinario.
|